Art. 6.

      1. L'articolo 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «Art. 224. - (Fatti di bancarotta semplice). - Agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nell'articolo 217 si applicano:

          1) le pene stabilite nel medesimo articolo 217 nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

          2) la pena della reclusione da uno a quattro anni nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III,

 

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capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; se il fatto previsto dal primo comma dell'articolo 217 è commesso con colpa la pena è diminuita».